Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:
Art. 22-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione dei carichi di ruolo)
1. Al fine di sostenere la liquidità delle famiglie e delle imprese e agevolare il rilancio economico del Paese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, all'articolo 13-decies del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) al comma 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) le parole: «anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis dell'articolo 68 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27,» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 maggio 2022»;
2) le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
c) al comma 5-bis, le parole: «30 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».
2. Nel corso di tale periodo, sono comunque sospesi i termini di decadenza e non possono essere iscritti nuovi fermi amministrativi e ipoteche né avviate nuove procedure esecutive, fatti salvi quelli già iscritti alla data di presentazione.
Conseguentemente, alla rubrica del capo III dopo le parole: ripresa economica aggiungere le seguenti: e fiscale.