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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 22.013.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
22.013.

  Dopo l'articolo 22, aggiungere il seguente:

Art. 22-bis.
(«Capitale Umano 4.0»: Agevolazione fiscale concernente i costi sostenuti dalle imprese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti)

  1. Ai fini delle imposte sui redditi, per i soggetti titolari di reddito di impresa aventi domicilio fiscale in Italia, indipendentemente dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano, che effettuano spese per attività di formazione professionale di alto livello, nel periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2021, il costo fiscale di acquisizione è maggiorato nella misura del 100 per cento limitatamente alle spese relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle predette attività di formazione attraverso corsi di specializzazione e perfezionamento di durata non inferiore a sei mesi, svolti in Italia o all'estero. La maggiorazione è riconosciuta fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascun beneficiario, per le attività di formazione, negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie green e all'approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal piano nazionale Industria 4.0, rivolte alla politica energetica innovativa, alternativa e pulita, basata sull'utilizzo dell'idrogeno come vettore energetico, nonché all'approfondimento e alla ricerca dei metodi di produzione del gas idrogeno da fonti rinnovabili e dall'utilizzo di biomasse, anche attraverso studi e ricerche legate all'immagazzinamento e il trasporto del gas, analizzando le tecnologie al momento disponibili di integrazione digitale e quelle in via di sviluppo. I soggetti beneficiari applicano direttamente la maggiorazione nella redazione del bilancio, producendone dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, del lavoro e delle politiche sociali e dell'università e della ricerca, sono adottate, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni applicative necessarie. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.