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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 20.9.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
20.9.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di favorirne la ripresa economica e produttiva, le imprese agricole, ivi comprese le cooperative, possono accedere, a titolo gratuito nei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1408 del 2013, alle garanzie di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, a fronte di finanziamenti rateali per la gestione aziendale concessi da banche o intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, finalizzati alla ricostituzione di liquidità, con durata sino a ventiquattro mesi e importo non superiore al 50 per cento del fatturato, come risultante dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla data della domanda di finanziamento ovvero, in difetto, da altra idonea documentazione, prodotta mediante autocertificazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, e, comunque, non superiore a 200.000 euro. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA.
  2-ter. Agli oneri di cui al comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
  2-quater. Al fine di favorire il primo insediamento di giovani in agricoltura, l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare – ISMEA concede, a titolo gratuito nei limiti previsti per il premio di primo insediamento dal regolamento (UE) n. 1305 del 2013 della Commissione, garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette garanzie sono finalizzate alla protezione di finanziamenti bancari destinati all'acquisto di terreni agricoli da parte di giovani, anche organizzati in forma societaria, di età compresa tra 18 e 40 anni compiuti al momento della presentazione della domanda di finanziamento e che intendono insediarsi per la prima volta in una impresa agricola in qualità di capo azienda e presentano un piano aziendale per lo sviluppo dell'attività agricola articolato su un periodo di almeno cinque anni idoneo a dimostrare la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione. A copertura delle commissioni di garanzia di cui al presente comma, sono trasferite all'ISMEA risorse pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022.
  2-quinquies. Agli oneri di cui al comma 2-quater, si provvede, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, per 25 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, la rubrica è sostituita dalla seguente: Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura che hanno subìto un incremento dei costi energetici nonché disposizioni in materia di primo insediamento di giovani in agricoltura.