Dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Moratorie al credito per le imprese)
1. Al decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 56:
1) al comma 2:
1.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
1.2) alla lettera b), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
1.3) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2) al comma 6:
2.1) alla lettera a), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
2.2) alla lettera c), le parole: «30 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022»;
b) all'articolo 58, comma 1, le parole: «Fino al 31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022» e le parole: «nel corso dell'anno 2020» sono sostituite dalle seguenti: «nel corso dell'anno 2022».
2. All'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: «15 giugno 2021» sono sostituite dalle seguenti: «15 giugno 2022» e le parole: «31 dicembre 2021» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2022».