Nel capo II del titolo I, dopo l'articolo 20, aggiungere il seguente:
Art. 20-bis.
(Disposizione in materia di prelazione, per favorire la continuità aziendale delle imprese agricole)
1. All'articolo 14, primo comma, della legge 26 maggio 1965, n. 590, dopo le parole: «Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) o» sono inserite le seguenti: «, con esclusivo riferimento alla prelazione dei confinanti,».