Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Il contributo straordinario, sotto forma di credito d'imposta, di cui all'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, si applica anche alle imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile non ricomprese nel decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017 e nel decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541, relativamente ai consumi di energia elettrica e gas.