stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.54.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
2.54.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta indicati dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove l'impresa risulti in fornitura nei primi due trimestri dell'anno 2022 con lo stesso venditore di cui si sia avvalsa nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, invia ai propri clienti, su loro richiesta, una comunicazione nella quale è riportato il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e l'ammontare della detrazione spettante per il secondo trimestre 2022. L'Autorità di regolazione dell'energia reti ed ambiente entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto definisce il contenuto della predetta comunicazione e le sanzioni in caso di mancata ottemperanza da parte del venditore.

ident. 2.52.2.53.2.55.2.56.2.57.2.58.2.59.