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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.50.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
2.50.

  Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

  3-bis. All'articolo 4 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

   «5-ter. Tra i soggetti di cui al comma 1 sono compresi gli enti e le persone giuridiche, anche non organizzati in forma di impresa, che gestiscono, in qualità di proprietari, conduttori o concessionari, impianti sportivi a forte consumo di energia elettrica intendendosi come tali quelli che nel triennio 2018-2020 hanno avuto una media annua di consumi non inferiore ai 750.000 kWh e i cui costi per kWh della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo periodo dell'anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall'impresa. Tali soggetti possono beneficiare, in alternativa al credito d'imposta di cui al comma 1, di una detrazione dall'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l'acquisto di attrezzature necessarie all'efficientamento o diversificazione dei consumi energetici e al funzionamento dell'impianto sportivo.».

ident. 2.51.