Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:
3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, le parole: «Alle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse» sono sostituite dalle seguenti: «Ai soggetti esercenti attività di impresa, arte o professione, diversi».
3-ter. Agli oneri derivanti dal comma 3-bis, riferiti ai consumi dei clienti non domestici con potenza inferiore a 16,5 kW, valutati in 230 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, relativi agli anni 2021 e 2022, che sono versati mensilmente dal Gestore dei servizi energetici (GSE) sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA).