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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 2.28.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
2.28.

  Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

  3-bis. Con riferimento a quanto previsto dagli articoli 3 e 4 del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, ove nei primi due trimestri dell'anno 2022 l'impresa risulti in fornitura con il medesimo venditore di cui si sia avvalso nel primo trimestre dell'anno 2019, il fornitore entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta, calcola la detrazione spettante per il secondo trimestre 2022 e la comunica all'impresa medesima. Il fornitore riconosce all'impresa, su sua richiesta e previa attestazione delle condizioni previste, il credito spettante sotto forma di sconto a valere sulle fatturazioni successive ed è dal medesimo recuperato sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Nei confronti dei fornitori è riconosciuta, a titolo di interesse corrispettivo, una somma pari allo 0,5 per cento dell'ammontare degli sconti in fattura praticati recuperata sotto forma di credito d'imposta di pari importo, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni. La somma riconosciuta a titolo di interesse corrispettivo non concorre alla formazione del reddito d'impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità attuative, comprese le modalità per usufruire del credito d'imposta e il regime dei controlli.
  3-ter. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati in 4,3 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 302.

ident. 2.29.