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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 19.25.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
19.25.
(inammissibile ad eccezione del comma 2-duodecies)

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. Al fine di garantire l'attuazione dei progetti a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), e di promuovere la competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, alla legge 5 aprile 1985, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) dopo l'articolo 2, è aggiunto il seguente:

   «Art. 2-bis. –1. Per fronteggiare le esigenze connesse allo svolgimento di attività agricole, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria – CREA può ricorrere ad assunzioni di personale operaio con contratto a tempo indeterminato e a tempo determinato. Il contingente massimo del personale operaio a tempo indeterminato in servizio è fissato in 100 unità per anno. Le assunzioni e il trattamento economico sono regolati dalle norme sulla disciplina del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti e da quelle sul collocamento. Nella fase di prima applicazione del presente articolo il CREA procede all'assunzione degli operai a tempo indeterminato secondo una procedura ad evidenza pubblica che tenga conto delle giornate lavorative svolte dal personale già assunto dal CREA a tempo determinato con il contratto collettivo nazionale di lavoro. Al personale assunto ai sensi del presente articolo con contratto a tempo indeterminato si applicano le disposizioni di cui al titolo II della legge 8 agosto 1972, n. 457. L'operaio assunto ai sensi della presente legge non acquista la qualifica di dipendente di pubblica amministrazione ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.»;

   b) nel titolo della legge, dopo le parole: «Ministero dell'agricoltura e delle foreste» sono aggiunte le seguenti: «e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
  2-quater. Al fine di accelerare ed incentivare la realizzazione di un sistema di produzione agricola sostenibile in linea con gli obiettivi della strategia «From farm to fork» e di ridurre l'utilizzo di input agricoli e in particolare dei fertilizzanti, nelle more dell'adozione, da parte dell'Unione europea, di una disciplina organica in materia, è consentita, a fini sperimentali e scientifici, l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi prodotti con tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta o di cisgenesi. Le istituzioni di ricerca e sperimentazione che intendono effettuare un'emissione deliberata nell'ambiente di un organismo prodotto con le tecniche di cui al precedente periodo sono tenute a presentare preventivamente una notifica all'autorità nazionale competente di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224.
  2-quinquies. Ai fini di cui al comma 2-quater per tecniche di editing genomico mediante mutagenesi sito-diretta si intendono le nuove tecniche genomiche che permettono una precisa modifica del DNA senza l'introduzione di nuovo materiale genetico, come scientificamente definite SDN-1 e SDN-2 dall'autorità europea per la sicurezza alimentare e dalla Commissione europea, e per cisgenesi si intende l'inserzione, senza modificazioni, di materiale genetico proveniente da un donatore della stessa specie o di una specie affine sessualmente compatibile.
  2-sexies. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della transizione ecologica, sono definiti, in linea con le disposizioni di cui agli articoli 8, 9, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, gli elementi obbligatori della notifica e la procedura istruttoria, le modalità atte a garantire l'informazione pubblica e la consultazione, le modalità di presentazione e gli elementi della relazione conclusiva, nonché lo scambio di informazioni con la Commissione europea.
  2-septies. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei commi da 2-quater a 2-sexies con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
  2-octies. Il comma 6 dell'articolo 33 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, è sostituito dal seguente:

   «6. L'uso delle DO è consentito anche per i vini ottenuti da varietà di viti appartenenti alla specie Vitis vinifera o da un incrocio tra la specie Vitis vinifera e altre specie del genere Vitis, utilizzate in proporzione massima del 15 per cento del totale».

  2-novies. All'articolo 1, comma 98, secondo periodo, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, dopo le parole: «dell'11 dicembre 2013» sono aggiunte le seguenti: «, indipendentemente dal regime fiscale di determinazione del reddito,».
  2-decies. Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 152 del regolamento (UE) n. 1308 del 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, le associazioni di organizzazioni di produttori ortofrutticoli costituite ai sensi dell'articolo 154 del medesimo regolamento sono riconosciute dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quando sussistono le seguenti condizioni:

   a) l'associazione di organizzazioni e l'organizzazione di produttori ortofrutticoli è costituita da almeno 80 organizzazioni di produttori riconosciute in almeno 12 regioni o province autonome;

   b) le attività e le funzioni dell'organizzazione di associazione di organizzazioni di produttori siano espressamente indicate nello statuto sociale, siano coerenti con l'articolo 152, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308 del 2013, prevedano azioni di sistema e di coordinamento di attività svolte dalle organizzazioni di produttori aderenti ed escludano la possibilità di presentare il programma operativo.

  2-undecies. I commi 520 e 521 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e l'articolo 68-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono abrogati.
  2-duodecies. Alla tabella A, parte III, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 125 è aggiunto il seguente:

    «125-bis) servizi di impollinazione tramite api».

  Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura e ulteriori misure urgenti a sostegno del settore agroalimentare.