Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis.
(Rifinanziamento cambiale agraria)
1. Al fine di dare sostegno alle aziende agricole e della pesca in relazione alle esigenze di liquidità conseguenti agli aumenti dei prezzi dell'energia, sono assegnati all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) 100 milioni di euro per il 2022 per la concessione di prestiti cambiari a tasso zero in favore delle imprese agricole e della pesca.
2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.