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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
18.04. (nuova formulazione)
approvato

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)

  1. Gli accordi di foresta disciplinati dall'articolo 35-bis del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4470 del 29 aprile 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee.