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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 18.04.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
18.04.

  Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:

Art. 18-bis.
(Ulteriore sviluppo delle filiere forestali, di prima lavorazione e di utilizzazione finale del legno nazionale)

  1. Gli accordi di foresta disciplinati dai commi 4-quinquies.1 e seguenti dell'articolo 3 del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, si applicano anche alle imprese forestali iscritte agli albi regionali di cui al decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 121 del 12 maggio 2020, alle aziende di prima lavorazione e alle imprese utilizzatrici finali dei prodotti della filiera quali imprese operanti nel settore della bioedilizia, produttori finali di manufatti in legno, di imballaggi e di finiture lignee. È istituito presso il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali il fondo per l'incremento dell'utilizzo del legno nazionale, con una dotazione pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024. A valere sulle disponibilità e nel limite della dotazione del citato fondo, è riconosciuto alle imprese che operano negli accordi di foresta di cui al presente comma un contributo sotto forma di credito di imposta pari al 30 per cento della spesa al netto dell'imposta sul valore aggiunto sostenuta per la produzione e la lavorazione del legno nazionale. Si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 3 del presente decreto.
  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, 60 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.