Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Super deduzione del costo del lavoro)
1. Ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, per le aziende del settore dei servizi il costo del lavoro che eccede il 25 per cento del valore del fatturato della azienda, può essere dedotto al 200 per cento.
2. Per le aziende del settore manifatturiero, ai fini della determinazione dell'utile d'impresa, il costo del lavoro che eccede il 20 per cento del valore del fatturato dell'azienda, può essere dedotto al 200 per cento.