Dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:
Art. 18-bis.
(Riduzione del cuneo fiscale)
1. Presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo denominato «Fondo per la riduzione del cuneo fiscale», con una dotazione pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, interamente destinato alla copertura finanziaria di interventi per la riduzione del costo del lavoro per datori di lavoro e lavoratori.
2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.