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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.7.

  Sostituirlo con il seguente:

Art. 16.
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese)

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, dopo il comma 55 sono inseriti i seguenti:

   «55-bis. Previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, al fine di garantire la liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 che si trovano a dover far fronte a difficoltà economiche derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina, dalle sanzioni imposte dall'Unione europea e dai partner internazionali nei confronti della Federazione russa e della Repubblica di Bielorussia e dalle eventuali misure ritorsive adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022, ai sensi del “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può essere concessa a titolo gratuito su finanziamenti di durata fino a otto anni destinati a finalità di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:

    1) per le esigenze di cui al comma 55, numeri 1) e 2), la percentuale di copertura della garanzia diretta è pari all'80 per cento e la percentuale di copertura della riassicurazione è incrementata, anche mediante il concorso delle sezioni speciali del Fondo di garanzia, al cento per cento dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento e che non prevedano il pagamento di un premio che tiene conto della remunerazione per il rischio di credito;

    2) entro il limite di 5 milioni di euro per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:

     2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;

     2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;

     2.3) il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento nei successivi dodici mesi, nel caso di piccole e medie imprese, e nei successivi sei mesi, nel caso di imprese con numero di dipendenti non superiore a 499; tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445. Il medesimo fabbisogno di liquidità non può essere coperto se è stato già coperto dalle misure di aiuto nell'ambito della comunicazione della Commissione europea, del 19 marzo 2020, C(2020) 1863 final, recante: “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”;

    3) a esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entità o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione;

    4) sono ammissibili le imprese in difficoltà ai sensi del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, e del regolamento (UE) n. 1388/2014 della Commissione, del 16 dicembre 2014;

    5) le imprese start up sono ammesse senza alcuna valutazione e senza ulteriori condizioni;

    6) i finanziamenti finalizzati all'estinzione di finanziamenti, di qualsiasi durata, già erogati al soggetto beneficiario finale dallo stesso soggetto finanziatore o da altri soggetti finanziatori facenti parte dello stesso gruppo bancario e non già garantiti dal Fondo, sono ammissibili alla garanzia del Fondo, per la garanzia diretta nella misura del 70 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal Confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento. Le predette garanzie sono concesse a condizione che il nuovo finanziamento preveda l'erogazione al medesimo soggetto beneficiario di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 10 per cento dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di estinzione e abbia una maggior durata rispetto a quello oggetto di estinzione.

   55-ter. Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01, recante “Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina”, né con le misure di supporto alla liquidità concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19”. Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto ai sensi della comunicazione della commissione europea 2022/C131 I/01, anche diverse da quelle di supporto alla liquidità mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2)».

ident. 16.3.16.4.16.5.16.6.16.8.