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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.40.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.40.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Sono ammissibili alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per la garanzia diretta nella misura del 60 per cento e per la riassicurazione nella misura del 90 per cento dell'importo garantito dal confidi o da altro fondo di garanzia, a condizione che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80 per cento, i finanziamenti a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario. Nei casi di cui al presente comma, il soggetto finanziatore trasmette al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia.

ident. 16.41.16.42.16.43.