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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.35.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.35.

  Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi pubblici previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 febbraio 2021, il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, può rilasciare garanzie su portafogli di operazioni finanziarie, ivi inclusi i crediti di firma, finalizzate alla partecipazione ai bandi di gara e agli appalti da parte delle imprese nonché alla realizzazione dei predetti interventi qualora tali operazioni finanziarie siano erogate da una banca o un intermediario finanziario iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero da società di cartolarizzazione di cui all'articolo 3 della legge 30 aprile 1999, n. 130, in cui uno o più soggetti iscritti nell'albo predetto ne assumono il ruolo di cedenti ovvero di promotori così come previsto all'articolo 4, comma 1, dal regolamento europeo 575/2013 così come modificato dal regolamento europeo 2401/2017.
  1-ter. In deroga alla vigente disciplina del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione del merito di credito da parte del Gestore del Fondo. Ai fini del rilascio di garanzie di cui al comma 1-bis, devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

   a) le operazioni finanziarie hanno durata compresa tra dodici e centottanta mesi;

   b) la quota della tranche junior coperta dal Fondo, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8, comma 2, del decreto del Ministero dello sviluppo economico del 14 novembre 2017, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 14 del 18 gennaio 2018, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di operazioni finanziarie;

   c) le operazioni finanziarie sono di importo non superiore al 2 per cento dell'ammontare del portafoglio di crediti di firma, fatto salvo il rispetto dei limiti di importo massimo garantibile per singolo soggetto beneficiario previsti dalle disposizioni operative del Fondo.

ident. 16.36.16.37.16.38.