Al comma 1, capoverso comma 55-bis, dopo il numero 4), aggiungere il seguente:
4-bis) a far data dal 1° luglio 2022, solo per la riassicurazione e la controgaranzia, senza il pagamento delle commissioni per l'accesso al suddetto Fondo e delle commissioni per il mancato perfezionamento delle operazioni finanziarie di cui all'articolo 10, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 157 del 7 luglio 2017.