stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.09.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno per i professionisti e le imprese in relazione alla cessione del credito ed allo sconto in fattura)

  1. In relazione all'esigenza dei soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, interessati dalle disposizioni di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, di garantire la liquidità necessaria, in via temporanea a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino al 31 dicembre 2023, è consentita la liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto, secondo la contabilità per cassa, come disciplinata dall'articolo 32-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
  2. Le disposizioni di cui al presente articolo sono disciplinate nel rispetto della vigente disciplina europea in materia di aiuti di Stato e subordinate all'autorizzazione della Commissione europea, nonché nel Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato, per fronteggiare la situazione di emergenza economica.
  3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.