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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 16.06.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
16.06.

  Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:

Art. 16-bis.
(Moratoria debiti bancari PMI)

  1. Al fine di sostenere le attività produttive in relazione al perdurare delle difficoltà legate all'attuale quadro economico, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, anche perfezionati tramite il rilascio di cambiali agrarie, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 31 dicembre 2022 è sospeso sino al 31 dicembre 2022 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà del debitore richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.
  2. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore, le operazioni oggetto della misura di cui al comma 1 sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia dell'apposita sezione speciale, istituita dall'articolo 56, comma 6, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662; la garanzia è concessa, alle condizioni e con le modalità previste dal richiamato articolo 56, per un importo pari al 33 per cento delle rate dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale o dei canoni di leasing oggetto di sospensione.
  3. Possono beneficiare della misura di cui al presente articolo le piccole e medie imprese e le persone fisiche esercenti arte, impresa o professione in possesso dei requisiti dimensionali di cui alla raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia, le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi.

ident. 16.05.16.07.16.08.