Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis.
(Misure temporanee di sostegno a imprese di servizi e forniture aeroportuali)
1. Alla lettera b) del comma 715 dell'articolo 1, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».
2. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 73, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le società che realizzano ed eseguono servizi di manutenzione e certificazione degli impianti a raggi X per il controllo bagagli e colli per gli aeroporti».