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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
15.5.

  Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

   al primo periodo, dopo le parole: autorizzati all'esercizio del credito, aggiungere le seguenti: che abbiano pienamente utilizzato la loro capacità di accesso al Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662,;

   all'ultimo periodo, sostituire le parole da: deve dimostrare fino alla fine del periodo con le seguenti: attesta, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la crisi in atto determina ripercussioni negative, dirette o indirette, sulla sua attività d'impresa in termini di contrazione della produzione o della domanda dovute a perturbazioni nelle catene di approvvigionamento dei fattori produttivi o a rincari dei medesimi fattori produttivi o dovute a cancellazione di contratti con controparti aventi sede legale nella Federazione russa, nella Repubblica di Bielorussia o nella Repubblica ucraina, ovvero che l'attività d'impresa sia limitata o interrotta quale conseguenza diretta e indiretta dei rincari dei costi per energia e gas riconducibili alla crisi in atto e che le esigenze di liquidità siano ad esse riconducibili.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 15, comma 5, lettera d), dopo il numero 1), aggiungere il seguente:

    1-bis) per i finanziamenti aventi durata fino a sei anni di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, le garanzie sono concesse a titolo gratuito, a condizione che la percentuale di garanzia non superi l'80 per cento.

ident. 15.1.15.2.15.3.15.4.15.6.