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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.09.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
15.09.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni urgenti in materia di liquidità)

  1. Al fine di consentire a imprese, professionisti e altri contribuenti di sopperire a esigenze di liquidità anche temporanee all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 1:

    1) al primo periodo, dopo le parole: «difficoltà, concede» sono inserite le seguenti: «per ciascuna richiesta di pagamento»;

    2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo, ricomprese in ciascuna richiesta di pagamento, sono di importo superiore a 120.000 euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà»;

   b) al comma 3:

    1) all'alinea, le parole: «cinque rate» sono sostituite dalle seguenti: «otto rate»;

    2) la lettera c), è sostituita dalla seguente:

   «c) il carico non può essere nuovamente rateizzato».

  2. Fermo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni di cui al comma 1 si applicano esclusivamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione presentate a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
  3. In caso di decadenza dal beneficio della rateazione concessa a seguito di richieste presentate fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il carico può essere nuovamente rateizzato se, alla data di presentazione della nuova richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate. In tal caso, al nuovo piano di dilazione si applicano le disposizioni del comma 1.