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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.08.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
15.08.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Disposizioni in materia di rateazione della riscossione)

  1. Al fine di sopperire alle esigenze di liquidità delle imprese con sede in Italia, riconducibili alle conseguenze economiche negative derivanti dall'aggressione militare russa contro la Repubblica ucraina e alle ripercussioni economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i carichi contenuti nei piani di dilazione accordati ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, e dell'articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, per i quali alla data del 15 giugno 2022 è intervenuta la decadenza dal beneficio per il mancato pagamento di almeno tre rate le cui scadenze ricadono nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 15 giugno 2022, possono essere nuovamente dilazionati ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, presentando la richiesta di rateazione entro il 30 settembre 2022, senza necessità di saldare le rate scadute alla data di relativa presentazione. Relativamente ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste di rateazione di cui al periodo precedente, gli effetti di cui all'articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973 si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive.