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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 15.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
15.01.

  Dopo l'articolo 15, aggiungere il seguente:

Art. 15-bis.
(Misure per favorire la liquidità nei mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale)

  1. In considerazione della necessità di rendere più liquidi i mercati all'ingrosso del gas naturale e favorire gli approvvigionamenti ai fini della sicurezza energetica nazionale, SACE S.p.a. può concedere entro il 31 dicembre 2022 e con scadenza al termine dell'attuale emergenza energetica e comunque non oltre il 31 dicembre 2024 un plafond di fideiussioni sotto forma di crediti di firma, nel rispetto dei criteri e delle condizioni previste dalla vigente disciplina in materia di aiuti di Stato, in favore dei fornitori di energia elettrica e gas naturale ai clienti finali, previa verifica di un comportamento diligente da parte dei fornitori medesimi, per le proprie necessità di approvvigionamento dell'energia elettrica e del gas naturale e dei servizi di trasporto e dispacciamento erogati dalle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto e la distribuzione su rete locale di gas naturale. Le società che erogano i servizi di trasporto e di distribuzione su rete locale di gas naturale, in analogia con la prassi già in essere per le società che erogano i servizi di trasporto e dispacciamento dell'energia elettrica, sono tenute ad accettare dagli utenti dei propri servizi le garanzie prestate da primarie compagnie assicurative, con controgaranzia SACE, fino al termine dell'emergenza energetica in corso. Le garanzie di SACE sono ripartite pro quota tra i fornitori di energia elettrica e di gas naturale che ne faranno richiesta, sulla base del numero dei propri clienti classificati come aventi diritto ai servizi di tutela, rapportato al numero complessivo dei clienti finali per cui ne è stata fatta richiesta.
  2. Le garanzie di cui al comma 1 sono rilasciate in caso di superamento di soglie di prezzo dell'energia elettrica e del gas naturale individuate con decreto del Ministero della transizione ecologica, sentita l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA), da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e a condizione che i fornitori di energia elettrica e gas naturale adempiano all'obbligo di pagamento nei confronti del Gestore dei mercati energetici (GME) e delle aziende esercenti la trasmissione di energia elettrica e il trasporto di gas naturale anche secondo quanto stabilito dai rispettivi codici di rete.
  3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, l'ARERA, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uniforma l'entità e le tipologie di garanzie richieste da GME, Terna S.p.a. Stogit e Snam S.p.a. ai fornitori di energia elettrica e gas naturale, allineandole alle garanzie richieste ai medesimi fornitori dalle società concessionarie delle reti di distribuzione dell'energia elettrica. In particolare, onde evitare ulteriori stanziamenti finanziari da parte dello Stato, fra le agenzie di rating la cui valutazione può assurgere a garanzia per gli utenti della rete, sono incluse tutte le agenzie riconosciute sia dalla Banca d'Italia sia dalle autorità dell'Unione europea preposte al controllo sui mercati finanziari, ai sensi del regolamento (CE) n. 1060 del 2009.