Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».