Al comma 1, lettera b), numero 1), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.
Conseguentemente, al numero 2) del medesimo comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per i soli crediti derivanti da interventi di cui al comma 2 per i quali la richiesta del titolo edilizio, ove necessario, sia stata presentata antecedentemente all'entrata in vigore del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, alle banche è sempre consentita la cessione esclusivamente a favore dei soggetti con i quali abbiano stipulato un contratto di conto corrente, con facoltà di successiva cessione.