Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:
b) all'articolo 121:
1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;
2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;»;
c) il comma 1-quater è abrogato;
d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.».