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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.57.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.57.

  Al comma 1, sostituire la lettera b) con le seguenti:

   b) all'articolo 121:

    1) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

   «a) per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;»;

    2) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

   «b) per la trasformazione del corrispondente importo in credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione, anche parziale, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari;»;

   c) il comma 1-quater è abrogato;

   d) il terzo periodo del comma 3 è sostituito dal seguente: «La quota di credito d'imposta non utilizzata nell'anno può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.».