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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.4.

  Al comma 1, alla lettera a) premettere le seguenti:

   0a) all'articolo 119, comma 4, le parole: «30 giugno 2022» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre 2022»;

   0b) all'articolo 119, comma 5, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La detrazione di cui al periodo precedente si applica anche per l'installazione di elementi BIPV (building integrated photovoltaic) negli involucri degli edifici su facciate edili verticali, ovvero per l'installazione di elementi in vetro fotovoltaico (VFV) su coperture o superfici orizzontali sopraelevate.».

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera a), sostituire le parole: 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori con le seguenti: 31 ottobre 2022 siano sostenute le spese;

   dopo la lettera a) aggiungere la seguente:

   a-bis) all'articolo 119, comma 8-bis, il terzo periodo è sostituito dai seguenti: «Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all'interno dello stesso edificio, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Per gli interventi effettuati dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.»;

   a-ter) all'articolo 119, comma 8-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati su unità immobiliari dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), per il cui affidamento è necessario ricorrere alle procedure selettive pubbliche di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2026, nella misura del 110 per cento, a condizione che alla data del 31 dicembre 2023 siano stati pubblicati i relativi bandi. Per gli interventi di cui all'articolo 16, comma 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, nella misura del 110 per cento.»;

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005, nonché di tutti i soggetti in possesso di partita IVA che nell'anno precedente a quello di acquisizione del credito abbiano depositato un bilancio uguale o superiore a 50.000 euro;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, comma 1-quater, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il divieto di cessione parziale di cui al primo periodo si intende riferito all'importo delle singole rate annuali in cui è stato suddiviso il credito ceduto da ciascun soggetto titolare della detrazione che non potranno essere oggetto di cessione parziale o in più soluzioni.»;

   b-ter) all'articolo 121, dopo il comma 1-quater sono inseriti i seguenti:

   «1-quinquies. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti anche al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a decorrere dal 1° gennaio 2027 con scadenza non inferiore ad anni dieci.
   1-sexies. Al fine di agevolare la riqualificazione energetica del patrimonio abitativo relativo all'edilizia residenziale pubblica, per gli interventi di cui al comma 2, eseguiti dagli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e realizzati su immobili di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, Cassa depositi e prestiti SpA è equiparata ai soggetti abilitati per l'opzione per la cessione ovvero per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali di cui al comma 1, lettere a) e b), del presente articolo.»;

   b-quater) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.».