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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.35.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.35.

  Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: siano stati effettuati lavori con le seguenti: siano sostenute le spese.

  Conseguentemente, al medesimo comma 1:

   alla lettera b), numero 1), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005,;

   alla lettera b), numero 2), dopo le parole: decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, aggiungere le seguenti: e delle imprese individuate dal decreto ministeriale del 18 aprile 2005;

   dopo la lettera b), aggiungere le seguenti:

   b-bis) all'articolo 121, il comma 1-quater è sostituito dal seguente: «1-quater. I crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), possono formare oggetto di cessioni integrali o parziali di una o più singole annualità, anche successivamente alla prima comunicazione dell'opzione all'Agenzia delle entrate effettuata con le modalità previste dal provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al comma 7. A tal fine, al credito è attribuito un codice identificativo da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni, secondo le modalità previste dal provvedimento di cui al primo periodo.»;

   b-ter) all'articolo 121, comma 3, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La quota di crediti d'imposta maturata dai fornitori per sconti sul corrispettivo dovuto, praticati in relazione a spese sostenute nell'anno 2021, e non utilizzata dagli stessi nell'anno 2022 è usufruita anche negli anni successivi.»;

   b-quater) all'articolo 121, comma 6, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «La responsabilità solidale di cui al presente comma non si applica alle banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in qualità di soggetti cessionari dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni di cui al comma 1, lettere a) e b). Ai soggetti di cui al precedente periodo si applica il comma 4 del presente articolo»;

   b-quinquies) all'articolo 121, dopo il comma 6, è aggiunto il seguente: «6-bis. In deroga agli articoli e commi che precedono alle banche e agli intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, alle società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero alle imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, cessionarie dei crediti d'imposta di cui al comma 2 per cessioni effettuate a partire dal 1° gennaio 2022, è consentito utilizzare detti crediti al termine di ciascun periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2022 e comunque non oltre quello in corso al 31 dicembre 2027 al fine di sottoscrivere le emissioni di Buoni del Tesoro Poliennali a partire dal 1° gennaio 2023 con scadenza non inferiore ad anni cinque».

  Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

  1-bis. All'articolo 10-quater del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, le parole: «29 aprile 2022» sono sostituite dalle seguenti: «15 settembre 2022».
  1-ter. All'articolo 29-bis del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, il comma 3 è abrogato.
  1-quater. Al decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) l'articolo 10-bis è abrogato;

   b) l'articolo 23-bis è abrogato.

  1-quinquies. Le detrazioni per lavori edili maturate dalle imprese di qualsiasi natura e misura, comprese quelle per cui è stata esercitata l'opzione per la trasformazione in credito d'imposta cedibile ovvero in contributo riconosciuto attraverso lo sconto in fattura di cui all'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, non concorrono alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.