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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.138.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.138.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi».

  2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis, valutati in 1,62 milioni di euro per l'anno 2023, in 3,53 milioni di euro per l'anno 2024, in 4,73 milioni di euro per l'anno 2025, in 5,78 milioni di euro per l'anno 2026, in 4,11 milioni di euro per l'anno 2027, in 2,16 milioni di euro per l'anno 2028 e in 1,01 milioni di euro per l'anno 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

  Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: dal presente articolo con le seguenti: dal comma 1.