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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 14.136.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
14.136.

  Al comma 2, sostituire le parole: Agli oneri derivanti dal presente articolo con le seguenti: Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1.

  Conseguentemente, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

  2-bis. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica fissati dall'Unione europea, dell'interesse pubblico alla riduzione dei consumi energetici, della salvaguardia dei livelli di occupazione e della salvaguardia dell'affidamento degli operatori economici ai progetti di efficienza energetica che hanno avuto accesso al meccanismo dei titoli di efficienza energetica (TEE) di cui alle linee guida dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas del 27 ottobre 2011 – EEN 9/11 e al decreto ministeriale 28 dicembre 2012, in relazione ai quali il Gestore dei servizi energetici (GSE) ha adottato, all'esito di procedimenti avviati oltre il termine di diciotto mesi dalla loro approvazione, provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati, si applicano le seguenti disposizioni:

   a) previa istanza del soggetto proponente, i progetti oggetto di annullamento o decadenza comunque denominati, sono riammessi al meccanismo di incentivazione con una decurtazione del 10 per cento dei TEE originariamente previsti per l'intero periodo della vita utile;

   b) il GSE, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza da parte del soggetto proponente, ricalcola i TEE spettanti per ciascun progetto e provvede al recupero di quelli già emessi in eccesso compensandoli, ove possibile, con quelli ancora da emettere;

   c) ove la compensazione di cui alla precedente lettera b) non sia possibile, il soggetto proponente sceglie se restituire i TEE già in suo possesso o versare il corrispondente controvalore economico pari ai prezzi di mercato medi ponderati annui di ciascun anno di emissione, calcolati come media dei prezzi medi ponderati registrati dal GME nelle sessioni di mercato relative ai rispettivi anni di emissione dei TEE oggetto di provvedimenti di annullamento o decadenza comunque denominati. La restituzione dei TEE o del controvalore economico avviene, pena la decadenza dal regime di riammissione di cui al presente comma, entro centoventi giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del GSE del numero di TEE da restituire;

   d) le disposizioni del presente comma non si applicano ai casi in cui l'accesso al meccanismo dei certificati bianchi sia dipeso da condotte penalmente rilevanti, accertate con sentenza passata in giudicato;

   e) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia agli eventuali giudizi proposti avverso i provvedimenti di decadenza o annullamento sopra indicati;

   f) le disposizioni del presente comma si applicano con effetto retroattivo anche ai procedimenti già avviati e ai provvedimenti già adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto;

   g) le disposizioni del presente comma si applicano, su richiesta dell'interessato, con effetto retroattivo anche a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

   h) l'accesso al regime previsto dal presente comma comporta la rinuncia a tutte le istanze già presentate al GSE secondo le modalità indicate dall'articolo 56, comma 8, del decreto-legge del 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, nonché alle eventuali impugnazioni giurisdizionali ancora pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.

ident. 14.135.