Dopo l'articolo 14, aggiungere il seguente:
Art. 14-bis.
(Utilizzo degli avanzi di amministrazione per la copertura di maggiori oneri derivanti delle spese per combustibili da riscaldamento)
1. Al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dall'aumento eccezionale del prezzo del gas naturale sull'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, all'articolo 37-ter, comma 1, lettera a), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, dopo le parole: «per energia elettrica» sono inserite le seguenti: «e per combustibili da riscaldamento».