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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 12.07.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
12.07.

  Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:

Art. 12-bis.
(Misure per l'incremento della produzione nazionale di gas naturale)

  1. All'articolo 16 del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono apportate le seguenti modificazioni:

   a) al comma 2, dopo le parole: «anche nel caso di concessioni improduttive o in condizione di sospensione volontaria delle attività» sono aggiunte le seguenti: «e considerando, anche ai fini dell'attività di ricerca, i soli vincoli già istituiti con legge.»;

   b) al comma 2, dopo il secondo periodo sono inseriti i seguenti: «Si applica, altresì, alle concessioni di coltivazione di idrocarburi poste nel tratto di mare compreso tra il 45° parallelo e il parallelo passante per la foce del ramo di Goro del fiume Po, a una distanza dalle linee di costa superiore a 9 miglia e aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. In deroga a quanto previsto dall'articolo 4 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è consentita la coltivazione delle concessioni di cui al periodo precedente per la durata di vita utile del giacimento a condizione che i titolari aderiscano effettivamente alle procedure di cui al comma 1 e previa presentazione di analisi tecnico-scientifiche e programmi dettagliati di monitoraggio e verifica dell'assenza di effetti di subsidenza da condurre sotto il controllo del Ministero della transizione ecologica.»;

   c) dopo il comma 2, è inserito il seguente:

   «2-bis. Al fine di incrementare la produzione nazionale di gas naturale dedicata alle procedure di cui al comma 1, in deroga a quanto previsto dall'articolo 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è consentito il rilascio di nuove concessioni di coltivazione in zone di mare poste fra 9 e 12 miglia dalle linee di costa e dal perimetro esterno delle aree marine e costiere protette, limitatamente a siti aventi un potenziale minerario di gas per un quantitativo di riserva certa superiore ad una soglia di 150 milioni di metri cubi. I soggetti che acquisiscono la titolarità delle concessioni di cui al periodo precedente sono tenuti ad aderire alle procedure di cui al comma 1.»;

   d) al comma 3, dopo le parole: «realizzazione dei piani di interventi di cui al comma 2» sono inserite le seguenti: «, nonché quelli relativi al conferimento delle nuove concessioni di coltivazione di cui al comma 2-bis,».