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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 1.4.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
1.4.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. Le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica e di gas naturale, riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati e ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al comma 1, che risultano ospitati nei centri gestiti dalle associazioni e fondazioni, ivi compresi gli enti di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e dagli enti religiosi civilmente riconosciuti, che gestiscono servizi sociosanitari e sociali svolti in regime residenziale, semiresidenziale e domiciliare, rivolti a soggetti anziani, disabili, minori e altra utenza fragile, limitatamente al periodo in cui risultano effettivamente ospiti di tali centri, sono compensate nelle bollette di elettricità e gas del gestore del centro, previa apposita richiesta dell'ente gestore. L'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente definisce, con proprio provvedimento da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità applicative per l'erogazione delle compensazioni di cui al presente comma.