Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis.
(Disposizioni per il contenimento dei prezzi dei carburanti)
1. In ragione degli eccezionali aumenti dei prezzi dei carburanti, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, è definito, per i successivi sessanta giorni, un prezzo massimo per la vendita dei carburanti, secondo modalità e criteri definiti con decreto del Ministro della transizione ecologica da emanare entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.