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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.042.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
9.042.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili)

  1. Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al piano europeo REPower EU per la produzione entro l'anno 2030 di almeno il 45 per cento dell'energia da fonti rinnovabili, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica è istituito un apposito Fondo denominato «Fondo di garanzia per la realizzazione di comunità energetiche rinnovabili», con una dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030. Il Fondo di cui al primo periodo ha l'obiettivo di garantire una parziale assicurazione ai crediti concessi dalle banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia per la realizzazione delle comunità energetiche rinnovabili previste dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, in attuazione della direttiva (UE) 2018/2021 e della direttiva (UE) 2019/944.
  2. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, sono stabiliti le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia. Il Gestore dei servizi energetici (GSE) assicura, anche attraverso il proprio sito istituzionale, adeguata informazione in merito alle disposizioni per l'accesso al Fondo. I soggetti ammessi alla garanzia sono le comunità di energia rinnovabile, i sistemi di autoconsumo collettivo individuati dalle norme di recepimento della direttiva UE 2018/2001 ovvero i soggetti che partecipano a tali configurazioni qualora finanzino impianti da mettere al servizio delle stesse.
  3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2023, a 20 milioni di euro per l'anno 2024, a 25 milioni di euro per l'anno 2025 e a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.