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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.039.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
9.039.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9-bis.
(Disposizioni in materia di regolamentazione energetica mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza)

  1. In deroga alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, le comunità energetiche costituite, in accordo di sussidiarietà circolare con l'ente gestore, possono, al fine di compensare l'intermittenza delle FER, produrre in cogenerazione alle utenze da mini impianti di compostaggio anaerobici ad alta efficienza energetica pari o inferiore a 100 kW di potenza elettrica nominale e pari o inferiore a 100 kW di potenza termica. Al fine di ottimizzare la valorizzazione ambientale, l'onere del conferimento, con obbligatorietà di tracciamento, ai mini impianti di compostaggio anaerobici è attribuito in via esclusiva alle comunità energetiche costituite previo accordo con l'ente gestore.
  2. Al fine di favorire procedimenti di economia circolare, la biomassa di fine lavorazione di cui al comma 1 può essere commercializzata per le attività agro-silvo-pastorali e tradizionali, previo possesso di certificazione biologica ai sensi del regolamento (UE) n. 848 del 2018. La scelta del prodotto commerciale deve ricadere tra quelli compresi nell'elenco di cui all'allegato 13, parte seconda, tabella 1, del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.