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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 9.024.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
9.024.

  Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:

Art. 9.
(Disposizioni urgenti in materia di efficientamento energetico)

  1. All'articolo 7-bis del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

   «5-bis. I soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, che svolgono la propria attività di utilità sociale in aree o immobili localizzati all'interno di centri storici soggetti ai vincoli di cui all'articolo 136, comma 1, lettere b) e c), e all'articolo 142, comma 1, del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in deroga a quanto previsto dal citato articolo 119, possono sempre realizzare impianti solari fotovoltaici e termici e le opere funzionali alla connessione alla rete elettrica, al di fuori dell'area vincolata e in luoghi anche diversi da quello della propria attività o in aree e strutture non pertinenziali, anche di proprietà di terzi, accedendo alle agevolazioni e alle semplificazioni previste per la realizzazione degli interventi.».

  2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2034, si provvede:

   a) quanto a 2 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 498, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

   b) quanto a 18 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58-bis, comma 5, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157.