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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.34.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
8.34.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Interventi per lo sviluppo innovativo dell'agrisolare su opere di irrigazione)

  1. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili e non incidenti sul consumo del suolo, in coerenza con gli obiettivi della transizione ecologica e della semplificazione procedurale, ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile è riconosciuta la facoltà di realizzare impianti fotovoltaici su beni del demanio idrico loro affidati per l'esercizio e la manutenzione o in concessione o su beni di proprietà privata degli stessi consorzi, che prevedano l'installazione di pannelli fotovoltaici su:

   a) strutture galleggianti su invasi, cavi e specchi d'acqua per i quali i consorzi siano titolari di concessione di derivazione idrica o affidatari per l'esercizio della manutenzione;

   b) relitti di espropriazione e altri terreni marginali;

   c) tetti di edifici e fabbricati.

  2. Gli impianti galleggianti di cui al comma 1, lettera a), per modalità di realizzazione ed estensione devono risultare compatibili con le finalità idrauliche primarie nonché con le altre forme di fruizione, anche di diversa natura, consentite sugli specchi d'acqua oggetto di intervento.
  3. Gli impianti sul terreno di cui al comma 1, lettera b), sono ammessi senza recare intralcio alla manutenzione delle opere e solo su aree non suscettibili di utilizzazione agricola o comunque nel rispetto della regolamentazione dello sviluppo del fotovoltaico in area agricola dettata dall'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
  4. All'articolo 20, comma 8, lettera c-ter), numero 1), del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo le parole: «interesse nazionale, nonché» sono inserite le seguenti: «gli impianti di sollevamento e pompaggio delle acque irrigue e di bonifica appartenenti ai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile,».
  5. Con l'obiettivo di soddisfare il fabbisogno energetico necessario per il sollevamento delle acque irrigue e di scolo, nonché di consentire produzioni energetiche da fonti rinnovabili, tutta l'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario può essere destinata in via prioritaria all'autoconsumo per necessità delle attività istituzionali, anche mediante l'utilizzo del servizio di scambio senza tener conto dell'obbligo di coincidenza tra il punto di immissione e il punto di prelievo dell'energia scambiata con la rete, fermo restando il pagamento degli oneri di rete, e, se eccedente, all'immissione in rete, destinando il corrispettivo ricevuto all'abbattimento dei costi di esercizio in favore dei consorziati agricoli ed extragricoli.

  Conseguentemente, all'articolo 9, comma 2, dopo le parole: le Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché i consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario di cui agli articoli 862 e 863 del codice civile e dopo le parole: dalle Autorità di sistema portuale aggiungere le seguenti: nonché dai consorzi di bonifica e di miglioramento fondiario.