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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.020.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
8.020.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Incentivi alla produzione di energia elettrica da impianti alimentati a biogas nelle imprese agricole)

  1. Al fine di dare continuità agli investimenti per la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas e di favorire lo sviluppo dell'economia circolare in ambito agricolo, all'articolo 11 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, dopo il comma 3 è inserito il seguente:

   «3-bis. Gli impianti di produzione di energia elettrica alimentati a biogas, con potenza elettrica non superiore a 500 kW e facenti parte del ciclo produttivo di una impresa agricola, di allevamento, realizzati da imprenditori agricoli, anche in forma consortile, per almeno il 50 per cento da reflui e materie derivanti prevalentemente dalle aziende agricole realizzatrici, nel rispetto del principio di connessione ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, e per il restante 50 per cento da loro colture di secondo raccolto o da sottoprodotti di cui ai punti 2 e 3 della tabella 1.A dell'allegato 1 al decreto ministeriale del 23 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 150 del 29 giugno 2016, accedono a incentivi commisurati a quelli precedentemente previsti, a condizione dell'autoconsumo in sito dell'energia termica prodotta, a servizio dei processi aziendali.».