stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 8.016.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
8.016.

  Dopo l'articolo 8, aggiungere il seguente:

Art. 8-bis.
(Detrazioni delle spese per l'installazione di impianti fotovoltaici)

  1. Al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti dal piano europeo denominato REPowerEU, dall'imposta lorda delle persone fisiche e delle persone giuridiche è detraibile un importo pari al 90 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 50.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un idoneo titolo, l'immobile sul quale sono effettuati gli interventi di installazione di impianti di energia solare fotovoltaica e solare termica.
  2. Tra le spese sostenute di cui al comma 1 sono comprese quelle di progettazione e per prestazioni professionali connesse all'autorizzazione e installazione degli impianti.
  3. Al credito derivante dall'incentivo di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 17.
  4. Alla detrazione di cui al comma 1 si applica quanto previsto dall'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.