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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 7.01.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
7.01.

  Dopo l'articolo 7, aggiungere i seguenti:

Art. 7-bis.
(Fondo rotativo per efficienza energetica e energie rinnovabili ai nei quartieri a maggiore disagio socio-economico)

  1. È costituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze un fondo rotativo a tasso agevolato, finalizzato ad assicurare garanzie e tassi agevolati per l'accesso al credito per interventi sul patrimonio edilizio esistente per efficientamento energetico e installazione di impianti elettrici e termici da fonti rinnovabili (solari, microeolico, e altro), pompe di calore e sistemi di accumulo finalizzato ai quartieri a maggiore disagio socio-economico.
  2. Il fondo ha una dotazione iniziale di 200 milioni di euro e potrà essere integrato, a seguito di accordi, con contributi di Banca europea degli investimenti, Cassa depositi e prestiti, regioni, sistema bancario e Poste italiane.
  3. I prestiti garantiti dal fondo rotativo avranno un preammortamento di 3 anni e un tempo di restituzione almeno ventennale. Le modalità di gestione del fondo, gli enti locali destinatari, le condizioni di erogazione del credito, il coinvolgimento del sistema bancario e degli sportelli postali saranno stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dello sviluppo economico e dell'ambiente.
  4. Agli oneri derivanti dal comma 2 si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, che resta acquisita definitivamente all'erario.

Art. 7-ter.
(Modifica disposizioni sulle prestazioni energetiche dell'edilizia)

  1. All'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, dopo il numero 3-sexies) è aggiunto il seguente: «3-septies) I nuovi edifici e gli edifici sottoposti a ristrutturazioni importanti, in particolare sui tetti piani, di edifici pubblici, ospedali, scuole, centri commerciali, supermercati e capannoni industriali, sono dotati di tetti solari o altri impianti di autoproduzione di energia rinnovabile».