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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 6.51.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
6.51.

  Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:

  2-bis. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, dopo le parole: «derivazione idroelettrica», sono aggiunte le seguenti: «e di coltivazione per risorse geotermiche.».
  2-ter. In deroga a quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, le attuali concessioni di coltivazione per risorse geotermiche in scadenza al 31 dicembre 2024 sono valide per un numero di anni commisurato al tempo di ritorno dell'investimento e comunque non oltre il 31 dicembre 2042, a condizione che i concessionari, d'intesa con i comuni sede d'impianto e quelli interessati dalla concessione, presentino un piano di investimenti e di sviluppo sostenibile del territorio, per efficientare gli impianti e ridurre gli impatti ambientali e paesaggistici, nonché realizzare investimenti e favorire ricadute socio-economiche sui territori interessati. Tale piano può prevedere che una quota della produzione energetica da fonte geotermica possa essere destinata, a prezzi calmierati, alle attività produttive energivore del territorio interessato. A tal fine le amministrazioni competenti convocano una conferenza dei servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni.
  2-quater. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministero della transizione ecologica istituisce un tavolo paritetico con regioni ed enti locali interessati al fine di aggiornare la normativa in materia di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche.
  2-quinquies. I titolari di concessioni di impianti di fonti energetiche geotermiche, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 e alla legge 23 luglio 2009, n. 99, sono tenuti dal 1° gennaio 2023 a corrispondere annualmente 0,05 centesimi di euro per ogni kWt di energia elettrica prodotta dal campo geotermico della coltivazione; tali risorse sono finalizzate alla realizzazione di progetti ed interventi per lo sviluppo sociale, economico e produttivo dei comuni sui cui territori insistono le concessioni.
  2-sexies. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i presidenti delle regioni interessate e sentiti gli enti comunali coinvolti, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità di erogazione, ripartizione e utilizzo delle risorse di cui al comma 2-quinquies.
  2-septies. Le norme di cui all'articolo 1, comma 4, lettera f), della legge 23 agosto 2004, n. 239, non si applicano agli impianti alimentati da fonti energetiche geotermiche.