Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Gli impianti di cui al comma 1 non possono, comunque, essere realizzati a una distanza lineare inferiore a 10 chilometri rispetto ad altri impianti soggetti alla disciplina sul rischio da incidenti rilevanti ai sensi del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105.