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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.7.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
43.7.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, sono finanziati con decreto del Ministro dell'interno a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.