stampa
Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.5.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 22/06/2022  [ apri ]
43.5.

  Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

  1-bis. In considerazione dei gravi effetti economici sulle entrate locali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di consentire agli enti locali sostegno nel processo di stabilizzazione dei propri bilanci e garantire la continuità di erogazione dei servizi essenziali, all'articolo 268-bis, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, le passività sopraggiunte di comuni capoluogo di provincia con procedura di dissesto finanziario conclusa, ma in condizione di riequilibrio finanziario pluriennale approvato dalla competente sezione regionale della Corte dei conti prima del 31 dicembre 2021 e derivanti da soccombenza in contenziosi civili giudiziari per fatti riconducibili a periodi precedenti alla dichiarazione di dissesto finanziario, ancorché conseguenti ad azioni intraprese contro l'ente anche per procedure concorsuali a carico di società controllate, in data precedente o successiva alla conclusione delle operazioni dell'organismo straordinario di liquidazione di cui all'articolo 252, possono essere finanziate attraverso il ricorso straordinario al Fondo di rotazione ci cui all'articolo 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni e integrazioni, limitatamente alla copertura di tali passività e senza incorrere negli obblighi di cui all'articolo 243-bis, comma 9, del medesimo decreto legislativo n. 267 del 2000.