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Legislatura XVIII

Proposta emendativa 43.13.  nelle commissioni riunite V-VI in sede referente riferita al C. 3614

Proposta emendativa pubblicata nel Bollettino delle Giunte e Commissioni del 30/06/2022  [ apri ]
43.13. (nuova formulazione)
approvato

  Al comma 2, sostituire le parole: e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022 con le seguenti: e trasmesso alla BDAP al 30 giugno 2022.

  Conseguentemente, al medesimo articolo 43:

   al comma 2, sostituire le parole: entro sessanta giorni con le seguenti: entro il 15 ottobre 2022;

   alla fine del comma 2 aggiungere il seguente periodo: Nel caso di deliberazione delle misure di cui alla lettera a) del comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, l'incremento dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non può essere superiore a 0,4 punti percentuali e l'addizionale comunale sui diritti di imbarco portuale e aeroportuale per passeggero non può essere superiore a 3 euro per passeggero;

   al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: entro trenta giorni con le seguenti: entro il 31 luglio 2022;

   dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Alle riunioni del tavolo sono invitati esperti indicati dall'Associazione nazionale comuni italiani con funzioni di supporto all'istruttoria;

   dopo il terzo periodo, aggiungere il seguente: Il tavolo termina l'istruttoria sulle proposte di accordo presentate dai comuni entro il 30 settembre 2022;

   dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

  5-bis. I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 567 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 dicembre 2022 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo. I documenti oggetto della sospensione disposta ai sensi del primo periodo del presente comma tengono conto delle misure oggetto dell'accordo;

   al comma 8, sostituire le parole: 30 aprile 2022 con le seguenti: 30 giugno 2022.